TUTELA LEGALE
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CIANFANELLI---- .debcian@tin.it
I
diritti animali nel codice
Roberta Barbanera
- relazione al
CONVEGNO NAZIONALE presso lo STAR HOTEL DI genova
-
Con
legge 20 luglio 2004, n. 189, avente ad oggetto <<Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali
nonché di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate>>, sono
state introdotte, allinterno del codice penale,
nuove figure di reato (dalluccisione di
animale al maltrattamento, dal divieto di spettacoli e
manifestazioni che comportino sevizie o strazio al
combattimento tra animali).
- Con la stessa legge, inoltre, è stato
modificato lart. 727 c.p. ed introdotto il divieto
di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di
cani e gatti.
-
- Sullintervento del legislatore è
necessario soffermare lattenzione per qualche nota
critica.
- Innanzitutto non va esente da censure la
scelta sulla rubrica del titolo IX BIS:
<<Dei delitti contro il sentimento per gli animali>>.
Si noti che lespressione ..per gli
animali
( e non
degli
animali
) fa sì che soggetto attivo di
diritto e, quindi, soggetto passivo del reato
non sia lanimale ma luomo. Ciò che
viene tutelato è il sentimento delluomo che viene
offeso e non lanimale in sé.
- Cè da chiedersi se tutto ciò
rappresenti un passo indietro nel faticoso cammino verso
la tutela degli animali. Sembrerebbe di sì, soprattutto
rispetto allevoluzione giurisprudenziale in tema di
maltrattamenti di animali che era approdata a risultati
ben diversi: basti citare la sentenza di Cassazione del
14.3.1990 (quattordici anni prima della legge di cui si
discute!) in base alla quale il reato di maltrattamento
di animali ha natura plurioffensiva in quanto tutela due
distinti beni giuridici: lumano sentimento di
pietà verso le sofferenze inflitte agli animali e
lanimale in sé <<quale autonomo essere
senziente capace di reagire agli stimoli del dolore>>.
- (Si confrontino altresì numerose
decisioni di merito che si allineano a questa posizione).
- La nuova legge sembra aver dimenticato lo
spunto offerto dai giudici e supera con estrema
semplicità ( o semplicismo ?) il problema.
-
- Per quanto attiene, poi, al nuovo testo
dellart. 727 c.p., al di là del dubbio circa la
necessità di prevedere una fattispecie di reato
abbandono di animali autonoma rispetto ai
maltrattamenti, vi è da sottolineare come il nuovo
articolato preveda al secondo comma, la detenzione di
animali <<in condizioni incompatibili con la loro
natura e produttive di gravi sofferenze>>. La
congiunzione e sembra non lasciare spazio: si
incorrerà nel reato solo se la pubblica accusa sarà in
grado di fornire la doppia prova, quella della detenzione
in condizioni incompatibili e quella delle gravi
sofferenze.
- A questo proposito è auspicabile che sia
confermata la giurisprudenza formatasi prima della legge
di riforma, la quale richiede, ai fini della sussistenza
del reato, anche la sola sofferenza psichica,
<<giacché gli animali sono esseri viventi dotati
di sensibilità>> (Cass. 26.11.2003, n. 977; Cass.,
16.10.2003, n. 46291).
- Al di là di ciò, in ogni caso, residua
il problema del requisito congiunto che rischia, in punto
prova, di ridurre notevolmente le prospettive di
punizione dei colpevoli.
- Anche questo aspetto è segno di
arretratezza della legge che non tiene in considerazione
gli orientamenti giurisprudenziali formatisi, soprattutto
fra i giudici di merito, nel tempo.
-
- Infine, ultima notazione critica riguarda
lart. 3 della nuova legge che prevede
linserimento, tra le disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale, dellart. 19
ter che espressamente esclude
dallapplicabilità delle norme precedenti tutti i
casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia,
di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione
degli animali, di sperimentazione scientifica sugli
stessi, di attività circense, di giardini zoologici,
nonché delle altre leggi speciali in materia di animali.
- Uninterpretazione letterale della
norma sembrerebbe portare alla inevitabile conseguenza di
rendere lecita non luccisione di un animale per
attività venatoria o per macellazione, tanto per fare un
esempio, uccisione che è scriminata in base alla
normativa speciale emanata in materia, bensì di rendere
lecita la condotta di maltrattamento o di uccisione con
crudeltà e sevizie, che è oggetto della legge del 2004.
Come dire che gli unici animali a meritare una qualche
forma di tutela giuridica sono quelli daffezione.
-
- Sulla legge 20 luglio 2004, n. 189 anche
due notazioni di plauso.
- La prima è relativa alla previsione in
termini di delitti e non contravvenzioni delle nuove
fattispecie. Ciò si traduce processualmente in termini
prescrizionali ben più lunghi (sette anni e mezzo
rispetto ai tre anni massimi) e, quindi, in una maggiore
possibilità di celebrare il processo penale; nonché nel
divieto, per limputato, di definire il procedimento
a suo carico con una oblazione (pagamento di una multa
che estingue il reato) che, oltre ad essere una troppo
facile soluzione di fronte a condotte spesso anche
moralmente molto gravi, impedisce la costituzione di
parte civile.
- La seconda riguarda lart. 544
sexies che dispone la confisca dellanimale
non solo in caso di condanna ma anche in caso di
patteggiamento per un reato previsto dalla legge 189/2004.
Genova, 20 dicembre 2006,STAR HOTEL-
Tavolo dincontro animalistaANIMALI COME NOI : lAVVOCATO
DEGLI ANIMALI a patrocinio gratuito
organizzato da CRCSSA ONLUS Centro Ricerca Cancro Senza
Sperimentazione Animale in collaborazione con :Associazione
Ayusya Onlus- Genova-Associazione Amici Del Cane
OnlusMessina---Bollettinoanimalista@ -EOLO A
QUATTRoZAMPE onlusLipari/isole eolie-Lida Sez. Di
Genova-Movimento Antispecista- Milano-Oipa Sez. Di Genova-Pattt
Partito Animalista Trasversale- sede nazionale Genova-Rla Riformatori
Libertari AnimalistiGenova-Servizio Nazionale Vigilanza
Operatori Zoofili Lidasede nazionale Torino
DOCUMENTO/APPELLO
Chi
opera nel settore delle associazioni animaliste e in genere chi
è sensibile alla tematica della protezione degli animali sa bene
che, accanto ad una sempre maggiore coscienza sociale
sviluppatasi nel senso di ritenere gli animali anche soggetti di
diritti e meritevoli di tutela, continuano però abusi
intollerabili nei loro confronti. E' infatti costante il
maltrattamento degli animali sotto diverse aspetti e
comportamenti. Ha costituito un caso eclatante l'addestramento di
cani allo scopo di combattimento, una vera e propria perversione
organizzata solo per il lucro di certuni e il divertimento sadico
di altri. Ma il maltrattamento assume anche altre forme, forse
meno eclatanti ma ugualmente intollerabili per chi aspira a
vivere in una società civile. Non può infatti meritare di
essere qualificata civile una società che tollera abusi e
sevizie nei confronti di non può difendersi e che si trova in
situazione di totale dipendenza.
Da
un punto di vista giuridico il problema investe sia l'aspetto
penale che quello civile.
- Sotto il primo punto di vista chi riscontri una
situazione di abuso e/o di maltrattamento nei confonti
degli animali potrà segnalare, tramite denuncia, la
vicenda alla procura delle Repubblica la quale dovrebbe
attivarsi al fine di far cessare, anche tremite sequestro,
le vessazioni. L'operatore peraltro spesso sarà
costretto a rivolgersi ad un avvocato incaricato di
seguire la vicenda ed eventualmente rappresentare l'associazione
come parte civile nel processo. Dal punto di vista
civilistico spesso le associazioni che si occupano delle
tutela degli animali , non potendosene occupare
direttamente, danno in affido ovvero con varie
forme contrattuali, consegnano l'animale a soggetti che
se ne dovrebbero prendere cura. Spesso purtroppo capita
che tali soggetti non solo non se ne prendano cura ma
impieghino l'animale per i propri interessi , a fini di
lucro, contravvenendo alle clausole contrattuali
sottoscritte e lasciandolo , peraltro,vivere in
condizioni miserevoli ai limiti della sopravvivenza
quando non oltre . Ciò comporta l'onere per l'associazione
di promuovere un'azione civile volta ad ottenere la
restituzione dell'animale. Il processo ha
però un costo elevato e comporta l'obbligo di avvalersi
di professionisti capaci. Le associazioni che operano nel
campo della protezione degli animali si reggono
esclusivamente sul contributo dei volenterosi e non
posseggono affatto i mezzi necessari allo scopo.
Questa situazione è appena il caso di dirlo si rivolge a
vantaggio esclusivo di chi maltratta o si approfitta
della buona fede di chi opera a tutela degli animali.
- A questa situazione occorre porre rimedio.
- In primo luogo occorre istituire la figura dell' Avvocato
degli animali. L'Avvocato degli animali dovrebbe
essere un organo pubblico modellato sull'esempio del
difensore civico. Tale funzione dovrebbe essere
attribuita a persone, anche in pensione rispetto alla
propria attività professionale, di alto profilo morale e
indiscusso prestigio, segnalatesi per la sensibilità al
tema. L'Avvocato degli
-
- animali potrebbe ricevere segnalazioni dei maltrattamenti
e a sua volta proporre denuncie alla magistratura
svolgendo un'attività di impulso e controllo. Inoltre
potrebbe presentare proposte di legge nel settore.
- In secondo luogo le associazioni che necessitano di
rivolgersi a legali devono avere la possibilità di
avvalersi del patrocinio gratuito. In altre
termini devono avere la facoltà, ampiamente prevista dal
nostro ordinamento per molteplici ipotesi, di rivolgersi
a legali i quali domanderanno il pagamento del proprio
onorario all' Amministrazione pubblica. Esistono tutti i
requisiti per tale soluzione normativa. Si tratta di
associazioni non profit che agiscono per la tutela di
interessi socialmente rilevanti.
- Infine per le cause che vedono coinvolte le
associazioni che operano nel campo della tutela degli
animali dovrebbe essere eliminato il contributo unificato,
cioè la somma che occorre versare nel momento in cui si
intaprende una causa giudiziaria. Questo tipo di cause
deve essere dichiarato esente.
- Per questi motivi i firmatari del presente documento
rivolgono un appello al Governo, al Parlamento, ai
Consigli regionali, alle Istituzioni perchè si provveda
urgentemente a:
-
- istituire l'Avvocato degli animali;
-
- prevedere il patrocinio gratuito per la cause che
riguardano le associazioni impegnate nella protezione
degli animali;
-
- prevedere per le stesse cause l'esenzione dal
contributo unificato
-
- sottoscrivono:
-
- CRCSSA ONLUS Centro Ricerca
Cancro Senza Sperimentazione Animale
-
- Associazione Ayusya Onlus- Genova
-
- -Associazione Amici Del Cane
OnlusMessina
-
- -Bollettinoanimalista@
-
- -EOLO A QUATTRo ZAMPE
onlusLipari/isole eolie
-
- -Lida Sez. Di Genova-
-
- Movimento Antispecista- Milano-
-
- Oipa Sez. Di Genova-
-
- Pattt Partito Animalista Trasversale- sede
nazionale Genova-
-
- Rla Riformatori Libertari
AnimalistiGenova-
-
- Servizio Nazionale Vigilanza Operatori Zoofili
Lidasede nazionale Torino
-
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- nome
- via
-
città
__________________________________________________.cap
____________________tel _______________........................................
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- documento--__________________________________________________________________________________________________________